Con la dgr n.1840 del 16 maggio 2014 (BURL n. 21 S.O. - Martedì 20 maggio 2014), Regione Lombardia in esito dei lavori tecnici del Tavolo regionale permanente in materia di AUA, attivato nell’ottobre 2013, cui partecipano Unioncamere Lombardia, ANCI Lombardia e Unione delle Province Lombarde e le principali Associazioni di categoria di settore, ha proseguito il percorso di attuazione del Regolamento AUA introdotto dal DPR n.59/2013 provvedendo a definire ulteriori indirizzi applicativi in materia di AUA. In particolare con la delibera si è stabilito di:
- adottare un modello unico per la presentazione delle istanze AUA, comprensivo dei documenti, delle dichiarazioni e dalle attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative ai titoli sostituiti dall’AUA in conformità a quanto previsto dall’art. 4 c.1 del DPR 59/2013, con successivo decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile (dal 29/03/2018 Direzione Generale Ambiente e Clima)– DDG n 5512 del 25/06/2014;
- adottare le specifiche tecniche di interoperabilità tra i sistemi informativi degli enti coinvolti, individuando contestualmente il termine di adeguamento dei sistemi informativi utilizzati a supporto della gestione del procedimento AUA, con successivo decreto della Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza – DDC n 5513 del 25/06/2014;
- allineare gli indirizzi della Circolare Regionale 5 agosto 2013 n. 19 ai successivi indirizzi forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la Circolare del 7 novembre 2014, specificando che:
- nel caso in cui un impianto sia soggetto sia a comunicazione, che a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione;
- è facoltà del Gestore, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, presentare autonoma istanza di adesione all’autorizzazione generale ex art. 272 c.2 del d.lgs 152/06 e smi anche nel caso in cui l’attività sia soggetta a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio;
- fornire ulteriori indicazioni in merito al campo di applicazione, specificando in particolare che sono esclusi dall’AUA:
- gli impianti di trattamento di acque reflue urbane (ed impianti tecnicamente connessi a questi, quali ad esempio sfioratori);
- gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza;
- attivare la realizzazione di un monitoraggio per verificare lo stato di attuazione del Regolamento AUA sul territorio.
Vedi allegato