Il DLgs 152/06 ha introdotto una nuova metodologia per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in particolare per le autorizzazioni “ordinarie”, il cui procedimento è descritto nell’art. 269 del DLgs 152/06.
Le principali novità, introdotte dal suddetto decreto rispetto alla previgente normativa in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sono:
- Obbligo della conferenza dei servizi durante la fase istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Scadenza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dopo 15 anni dalla data di rilascio.
La LR 24/2006 ha trasferito la competenza in merito al rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera alle Province lombarde dal 1° gennaio 2007, mantenendo in capo alla Giunta regionale il compito di stabilire le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, all’interno del territorio lombardo (art. 8 comma 2).
In precedenza, la Regione aveva provveduto a delegare alle Province lombarde il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di impianti definiti “impianti semplici”, per cui la stessa Regione Lombardia aveva predisposto allegati tecnici di riferimento. Con il trasferimento delle competenze dalla Regione Lombardia alle Province lombarde, le Province sono diventate di fatto l’Autorità Competente per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di tutte le attività e gli impianti con emissioni in atmosfera.
Le delibere di Giunta regionale, ed i relativi allegati tecnici attualmente in vigore, sono le seguenti:
- n. 11667 del 20.12.2002; allegati tecnici n. 4, 5, 6, 7, e 8;
- fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate (all.4);
- pressofusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate (all.5);
- trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate (all.6);
- attività di produzione di prodotti- semifiniti in materiale a base legno (all.7);
- trattamenti termici su metalli- in genere (all.8);
- n. 16103 del 23.01.2004;
- Trasformazione materie plastiche e gomma;
- preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili (all.1);
- preparazione e pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo di C.I.V.) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere (all.2);
- applicazione di rivestimenti e/o di vernici su legno(all.3);
- applicazione di rivestimenti e/o di vernici su superfici metalliche e di plastica (all.4);
- applicazione di rivestimenti e/o di vernici in base polvere (All. 5);
- attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi (All. 6);
- attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere (All. 7);
- attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti (All. 8);
- impianti per la produzione di conglomerati bituminosi (All. 9);
- n. 196 del 22.06.2005; allegati tecnici n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Gli allegati tecnici sopra menzionati, costituiscono pertanto una guida per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di impianti o attività che rientrano nello specifico ambito di applicazione dell’allegato semplice di riferimento, possono inoltre essere utilizzati dalle ditte come guida per la stesura della relazione tecnica da accompagnare alla domanda di autorizzazione in via ordinaria, secondo l’art. 269 del DLgs 152/06.
La Regione Lombardia, in sede di Tavolo Tecnico permanente relativo alle emissioni in atmosfera, sta provvedendo all’aggiornamento ed alla revisione degli allegati tecnici sopra elencati.
Si ricorda infine che :
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è rilasciata dall’Autorità Competente a titolo oneroso, e le tariffe sono determinate, secondo quanto disposto dalla LR 24/2006, dalla Regione Lombardia con delibera di Giunta Regionale. La delibera relativa al tariffario attuale è la dgr n. 9201 del 30 marzo 2009;
- non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti individuati dal D.Lgs. 152/06 art. 269 commi 14 e 16, art. 272 comma 5.
Come definito dall’Autorità competente.
120 giorni (150 in caso di integrazioni).
Il responsabile del procedimento è designato dall'Autorità competente.
Se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a 120 giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a 150 giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi 60 giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro 90 giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro 150 giorni dalla ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.